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Perdí

LEGGE 104, permessi lavorativi, altro

legge104

ATTENZIONE! non prendete tutto quello che diciamo come oro colato, sentite anche altre fonti e ricordatevi che devono essere i vs. datori di lavoro, gli enti previdenziali e i servizi pubblici a fornirvi le informazioni. Se non le ottenete per le vie brevi è sempre buona norma richiederle per iscritto (vedi anche azione di autotutela), ed ottenere allla fine una  risposta per iscritto, specie in caso di diniego. Se avete difficoltà allora riccorrete alle associazioni, alle onlus che operano nel settore (come la ns.), agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali. Nel ns. piccolo cercheremo comunque di dare un contributo diretto di info e conoscenza  alle vs. richieste.

Quello che ci interessa è verificare sul terreno la qualità sociale delle risposte che vengono date alle richieste di servizio e asssistenza. Un grazie a tutti quelli che ci prestano attenzione. Ricordate infine  che scambiare le esperienze in ambito di disabilità e disagio sociale è una attività importantissima per difendere e sviluppare i diritti delle persone disabili e delle loro famiglie.  Senza conoscenza non c’è cura. Senza solidarietà sociale non c’è benessere sociale e nessuno può pensare di salvarsi da solo …..

Volentieri rilanciamo le novità sulla legge 104/92  invitandovi ad accedere direttamente anche al sito di HANDYLEX anche dal  link preente in questo sito. Handylex è un prezioso strumento di informazione per la disabilità, aggiornato e professionale  in ambito  normativo. Vi ricordo che la materia è in continua evoluzione specie per le numerose sentenze della magistratura a tutti i livelli che hanno eliminato varie limitazioni poste dagli enti a partire dal 1993.

Permessi lavorativi: sospese le modifiche alla Legge 104

Come ampiamente riportato dagli organi di informazione, ieri  (31 marzo) il Presidente della Repubblica, avvalendosi delle prerogative concesse dall’articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il Disegno di Legge, noto come “Collegato Lavoro”, che il Senato aveva definitivamente approvato il 3 marzo scorso (Atti del Senato 1167-B).

L’articolo 24 di quella norma – non ancora vigente – prevede una modificazione dell’articolo 33 della Legge 104/1992 in materia di permessi lavorativi retribuiti a chi assiste un familiare con handicap grave.
La modificazione restringe formalmente la platea dei beneficiari dei permessi (permessi solo ai parenti e affini fini al secondo grado, salvo ampie eccezioni), ma contiene anche alcuni elementi di dubbia efficacia su cui abbiamo già attirato l’attenzione come l’abrogazione dell’obbligo di assistenza continuativa ed esclusiva verso gli stessi familiari con handicap grave.
Nel sito HandyLex.org www.handylex.org un’articolata analisi del testo.

Sandro Lazzaroni presidente Sos Handicap Bambini Invisibili onlus

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18 novembre 2009

NOVITA SULLA LEGGE 104/92

ATTENZIONE NEL MONDO DELLA SCUOLA!!!!!!!

CON IL DECRETO SALVA PRECARI DEL 18 NOVEMBRE 2009 SU PROPOSTA DELLA LEGA SONO STATI INTRODOTTI DEI MAGGIORI CONTROLLI IN PARTICOLARE PER CHI CHIEDE DI ESSERE INSERITO IN UNA GRADUATORIA DIVERSA DA QUELLA DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA E RICHIEDE ANCHE DI USUFRUIRE DEIPERMESSI LAVORATIVI LEGGE 104. SI TRATTA DI 4 COMMI DELLA LEGGE 167 DEL 24 11 2009 CHE DOVRANNO ESSERE RECEPITI IN UN REGOLAMENTO APPPLICATIVO ; LA COMPETENZA E’ INPDAP

24 settembre 2009:  la proposta di legge per il prepensionamento dei familiari lavoratori di persone con disabilità grave, che ancora non ho avuto modo di studiare nei dettagli, ha avuto il parere favorevole di due Commissioni Parlamentari e ora ci sono assicurazioni da parte del presidente Fini per la sua calendarizzazioni e conseguente discussione in aula ………….. il requisito sembra essere: 53 anni di età; 25 anni di contribuzione previdenziale e 18 anni di assistenza al familiare disabile; non conoscono ancora quale sia la platea dei soggetti (assistenza ai figli, coniuge, genitore convivente ….?) e quale il sistema di calcolo
ciao da sandro lazzaroni

Limitazioni alla retribuzione

La Circolare 8/2008 conferma quanto già espresso dalla legge di conversione del Decreto Legge 112/2008 e dalla precedente Circolare 7/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica rispetto agli effetti negativi sulla retribuzione per i lavoratori che fruiscono dei permessi per l’assistenza ai familiari con handicap.
Nel comparto pubblico esistono dei “fondi per la contrattazione integrativa” che possono essere usati distribuendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. Hanno spesso una valenza anche significativa nella retribuzione finale dei dipendenti pubblici.
Le nuove disposizioni mirano ad impedire che le amministrazioni pubbliche possano considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. In estrema sintesi: più si è assenti dal lavoro e meno si percepisce in termini di premi, incentivi ecc.
La disposizione riguarda, in generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè per maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all’articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Sono, invece, considerate assenze, ad esempio, il congedo retribuito di due anni (anche frazionato) previsto dall’articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l’assistenza ai figli con grave handicap, o ai fratelli o le sorelle conviventi, o al coniuge e i permessi lavorativi ex articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone con handicap grave.
Le persone che fruiscono di questi permessi avranno una retribuzione inferiore.
Sono esclusi da queste limitazioni, lo ricorda la Circolare 8/2008, i lavoratori con handicap grave che fruiscano dei permessi mensili o giornalieri.

23 SETTEMRE 2009: E’ STATO POSTO RIMEDIO A QUESTA ASSURDITA’: AI LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO CHE USUFRUISCONO DEI PERMESSI LAVORATIVI LEGGE 104/92, NON SARA’ PIU’ DECURTATO IL SALARIO ACCESSORIO! LA TRATTENUTA - MESSA IN ATTO SOLO DA ALCUNE AMMINSTRAZIONI – E’ DURATA TUTTAVIA UN ANNO!!!!!! CHIEDETE IL RIMBORSO! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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ARTICOLO DEL 04 febbraio 2009

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

” Ill.o Presidente della Repubblica
Le scrivo sia come presidente di una onlus che si occupa  dei diritti delle persone disabili e delle loro famiglie sia come padre e pubblico dipendente (lavoro all’INPS), di una figlia di 22 anni, dalla nascita persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/92.

Fino all’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 i permessi da me usufruiti per assistere mia figlia hanno sempre goduto di un pieno riconoscimento ai fini salariali e pensionistici; i periodi di congedo straordinario ( max 2 anni di permesso in tutta la vita lavorativa dei genitori-lavotaratori dipendenti), erano dal punto di vista retributivo equiparati in pieno a periodi di lavoro effettivo,  senza decurtazioni anche per il salario di produttività.

Questa non era una regalia del legislatore! Infatti ci è sempre stato riconosciuto che questo lavoro di cura dei nostri figli – tutti i giorni per 24 ore e ben oltre la nostra età pensionistica, per tutta la ns. vita attiva – comportava un notevolissimo  risparmio di spesa per servizi pubblici non erogati, che altrimenti dovrebbero essere offerti dallo Stato, a spese della fiscalità generale,  per dare assistenza ed integrazione sociale ai nostri cari, e non sto ad elencarLe, qui e ora, quali siano le numerose carenze e assenze in questa stentata “rete di servizi” alla disabilità grave.

Ora questo riconoscimento viene a cadere senza che i servizi siano stati predisposti, e molti di noi genitori-lavoratori sarebbero ben felici di lavorare a “tempo pieno” sapendo che i loro cari sono assistiti, a partire dalla “banalità” del diritto alla mobilità…. Il Decreto del Ministro Brunetta, da Lei controfirmato, parifica questi permessi lavorativi alla malattia con relative decurtazioni, specie nel salario di produttività e nel calcolo pensionistico ….. ma è una cosa giusta, pensata e valutata a fondo? Personalmente penso che vengano violati dei diritti costituzionali su cui la Corte Costituzionale è più volte intervenuta!

Con estremo sconforto e fatica è a Lei mi appello, Caro Presidente per avere giustizia e per capire quali strade intraprendere per mettere fine ad un trattamento che per me, come per moltissimi altri genitori-lavoratori, assume i connotati di un vero ed ennesimo insopportabile abuso e lesione di diritti fondamentali.

Cordiali saluti Sandro Lazzaroni cell. 3471007015 Email invita al Capo dello Stato in data 4 02 2009

RISPOSTA RICEVUTA

Segretariato Generale della presidenza della repubblica /uag. 153/2009/Roma

Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali

Protocollo sgpr09/02/2009 n. 0015696 p

Egr. Sig. Lazzaroni,

In relazione alla lettera indirizzata al presidente della repubblica posso dare assicurazioni che questo ufficio ha sottoposto quanto da lei rappresentato all’attenzione del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per un approfondito esame. Il capo dello stato, infatti, per la sua posizione costituzionale, non ha facoltà di intervento su materie attinenti la sfera di attribuzione di altri organi dello stato.

Con i migliori saluti:

P. Il direttore dell’Ufficio (dr. Luigi Delli Paoli)

OSSERVAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA ONLUS SOS HANDICAP BAMBINI INVISIBILI

La risposta è importante e adesso vedremo di interessare ancora l’ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della presidenza della repubblica perché ritengo che i provvedimenti brunetta di penalizzazione salariale e pensionistica dei permessi lavorativi a favore dei genitori-lavoratori di figli con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, abbia contenuti anticostituzionali in quanto contrasta con precedenti articoli di legge, con il diritto alla cura e al lavoro, con il dovere di patria potestà e con numerosi giudicati in materia.

E’ triste vedere che in un paese capace di molte lacrime di coccodrillo sulla vicenda Luana Englaro – …una disabile gravissima ….- poi il governo sotto il silenzio di molti, penalizzi quei genitori-lavoratori (iniziando dal pubblico impiego …), che tutti i giorni tengono in vita i loro figli tutti i giorni, tutte le ore, per tutta la vita e anche dopo il pensionamento ….

Fatevi sentire!

Grazie per l’attenzione Lazzaroni Sandro

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392 Commmenti

  1. Antonio

    vorrei sapere se pubblicando all’albo della scuola la graduatoria dei perdenti posti dove tra il personale interessato è compreso anche chi è beneficiario della legge 104/92(invalidità personale grave)quali sono i dati sensibili che non si possono riportare nel decreto in questione e nel qual caso come si deve procedere per pubblicare una graduatoria che contenga personale beneficiario di 104/92.
    03112010

    i dati sensibili sono quelli che riguardano la patologia, se chiedo di essere inserito in una graduatoria pubblica e chiedo che mi vengano considerati i benefici derivanti dalla legge 104, non vedo il problema nella pubblicazione di ciò nella graduatoria. Certamente si può evitare di specificare, sempre nella graduatoria espsota al pibblico, se i benefici sono attivati in quanto titolare o familiare.
    ciao da sandro lazzaroni

  2. Vorrei gentilmente avere riferimenti legislativi relativamente alla compatibilità, o meno, del congedo di due anni per handicap del genitore con il congedo di 18 ore della 104 nei giorni in cui non  usufruisco del primo.
    Ci sono circolari dell’INPS che dicono che basta che i due congedi non si usufruiscono nella stessa giornata è lecito. La mia amministrazione mi scrive e dice che il permesso orario non è assolutamente compatibile con il permesso di due anni. Il mio Ente previdenziale è L’INPDAP. Vorrei capirci un po’ meglio,anche perchè per me il permesso orario nei giorni lavorativi mi è indispensabile per l’assistenza  al mio genitore.
    Aspetto una vostra risposta e vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti

    risposta 15 10 2010

    i riferimenti legislativi, normativi e contrattuali sono molteplici. Fino a quando sono stato in servizio presso Inps (da gennaio sono in pensione), la normativa Inps e del Ministero del Lavoro prevedeva l’utilizzo a scavalco delle due tipologie di permessi (giornaliero e/o orario), facendo espressa richiesta al datore di lavoro e all’ente previdenziale. La normativa Inpdap a volte si discostava da quella Inps, ma è chiaro che non possono esserci trattamenti difformi se riferiti alle stesse condizioni, anche se si lavora in settori diversi ( anche se per la verità nella scuola erano state tentate starde diverse ma poi bisogna vedere anche come si proniuncia la magistratura, che spesso ci ha salvato!). Ma allora in casi un pò complessi, come il tuo, è utile partire da zero: io non conosco la normativa; pongo pertanto in modo formale la mia richiesta; a questa mia richiesta deve essere data una risposta formale per iscritto ovviamente citando i riferimenti di legge e normativi; a questo punto controllo ed eventualmente presento ricorso nei termini di legge ………… fammi sapere come finisce ( i congedi li richiedi per il genitore convivente?)
    sandro lazzaroni

    • maria

      In merito alla precednte e-mail del 13/10/2010 voglio essere più precisa.
      I giorni di congedo come dicevo sono :Lunedì e il mercoledì (congedo straordinario);

      Martedì – Mercoledì -Venerdì rientro al lavoro e chiedo 1 ora di permesso L.104/92 dalle ore 8,00 alle ore 9,00.
      L’amministrazione come vi ho detto ha respinto la richiesta facendo appello ad un parere n . 1/2007 della Funzione Pubblica ,nella persona del Direttore Francesco Verbaro, il quale sostiene che: “entrambi i genitori non possono beneficiare dei permessi di tre giorni o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge n.104/92.” L’INPS, invece, con la Circolare 29/04/2008, n. 53, ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese ma in giornate diverse i permessi lavorativi con il congedo straordinario retribuito. Come mi dovrei comportare? Perchè questa differenza tra pubblico e privato visto che l’Istituto della 104/92 e il Dlgs 151/2001 sono identici sia per il pubblico che per il privato?
      In attesa di un gentile riscontro si porgono distinti saluti.

      risposta 03 11 2010

      non capisco bene: stai parlando di usufruire nella stessa giuornata di un permesso da congedo straordinario (per l’intera giornata) da parte di un genitore ed un permesso orario nella stessa giornata da parte dell’altro genitore, per assitere la stessa persona disabile, (figlio/a o genitore?) ?
      confermo che esiste la possiblità di cui alla circolare 53, questa normativa è generale, mi sembra sia stata ribadita anche nella recente normativa del 2010 ( controlla anche su handylex). Infine la mia solita domanda: hai una respinta scritta? viene citata la normativa di riferimento? In ogni caso devi e puoi fare ricorso amministrativo,
      ciao da sandro

      • maria

        Questa è la risposta della mia Amministrazione al Congedo straordinario da me richiesto. per mia madre disabilie.
        Parere Dipartimento Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento del Personale, 6 febbraio 2007, n. 1
        “Benefici spettanti ai genitori di disabili ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 – richiesta di parere.”

        SINTESI: In base all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 durante il periodo di congedo straordinario concesso per l’assistenza ai figli disabili per un massimo di due anni, da utilizzare in maniera continuativa o frazionata, entrambi i genitori non possono usufruire dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        Si fa riferimento alla richiesta di parere posta da codesto Istituto con lettera del 1 dicembre 2006, n. 108/06, concernente le modalità di fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d. lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi disciplinati dall’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992.
        Nello specifico si chiede di conoscere se l’utilizzo del predetto congedo in maniera frazionata da parte di un genitore precluda la possibilità di usufruire nello stesso mese dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 anche nell’ipotesi in cui non ne fruisca l’altro genitore.
        L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel disciplinare il congedo straordinario, nel limite massimo di due anni, fruibili in modo continuativo o frazionato, ha stabilito che entrambi i genitori non possono utilizzare contemporaneamente il congedo in questione ma solo alternativamente.
        La norma dispone, inoltre, che “durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
        In virtù di questa previsione normativa, a parere dello scrivente, durante il periodo di congedo usufruito da un genitore, in modo continuativo o frazionato, sia l’uno che l’altro genitore non possono beneficiare nello stesso mese dei tre giorni di permesso o degli equivalenti permessi orari previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Entrambi i benefici sono finalizzati alla tutela del figlio disabile, consentendo la disponibilità di tempo per l’assistenza mediante assenza giustificata dal lavoro, cosicché in base alla lettera delle legge e alla ratio delle norme non pare configurabile un cumulo nell’arco dello stesso periodo di riferimento.
        Perciò, se il congedo straordinario è utilizzato in una parte anche minima di un mese, in questo stesso mese non sarà possibile usufruire dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della citata legge n. 104.

        IL-DIRETTORE-DELL’UFFICIO
        Francesco Verbaro
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        Faccio notare che sono figlia unica e non ci sono altri beneficiari. I giorni di Congedo sono : LUNDI’ E MERCOLEDI’; I permessi ad ora L.104/92 art.33 sono: MARTEDIì GIOVEDIì E VENERDI’. Gentilmente mi puoi dare quache rifemimeto dei giudici riguardante il cumulo?Oltre alla Circolare Inps ci sono sentenze della Consulta oppure della Cassazione?Grazie
        risposta 12 11 2010
        scusami se faccio il burocrate … hai avuto una respinta formale, o ti hanno solo consegnato questo parere? Tra l’altro si tratta di un parere del 2007 …… !?!
        ciao e aspetto la respinta …
        sandro lazzaroni

  3. Emilio

    Buonasera, sono un invalido civile con la 104, tra poco verrò assunto a tempo indeterminato (part-time purtroppo) in un’altra regione dall’azienda per cui lavoro precariamente da alcuni anni. Vorrei sapere se avrò la possibilità di essere trasferito subito o quasi nella mia regione, visto che pur non essendoci posti disponibili fissi, c’è comunque bisogno di scorte e sostituzioni. Saluti, Emilio.

    risposta
    in che settore lavori? devi controllare le norme contrattuali applicate nel tuo settore di lavoro oltre ovviamente a quello che dice la legge 104/92
    ciao da sandro
    chiedi all’ente previdenziale, inps? e controlla anche sul sito di handylex, un ottimo sito di info!

    • Emilio

      Lavoro nelle poste, recapito. grazie.

      risposta 30 09 2010
      Legge 5 febbraio 1992, n. 104
      “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”
      (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

      art 33. comma 5 : “Agevolazioni. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”(7bis)(7quater).

      Da Handylex :

      “Sede di lavoro: scelta prioritaria e rifiuto al trasferimento
      Coniugare le esigenze familiari con quelle lavorative è un’impresa difficile per tutti, ma lo è ancora di più per i lavoratori che assistono familiari disabili e per gli stessi lavoratori disabili. In queste difficoltà gioca un ruolo fondamentale la sede di lavoro: la scelta della sede di lavoro, la richiesta di trasferimento, il rifiuto al trasferimento. Di tali aspetti si occupano gli articoli 21 e 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Purtroppo l’esigibilità di tali diritti non è sempre così semplice.

      La scelta della sede
      I commi 5 e 6 dell’articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
      Questa disposizione, proprio a causa di quel “ove possibile”, si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile.
      Di fatto, quindi, l’azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Questa al momento è la tendenza interpretativa prevalente anche in sede giurisprudenziale.
      Le condizioni per accedere a questo beneficio sono comunque legate, per i familiari, all’assistenza continuativa ed esclusiva del congiunto con disabilità.
      Anche per questo beneficio, come per i permessi, non è richiesta la convivenza.
      Va precisato inoltre che l’interpretazione ormai prevalente e consolidata è che l’agevolazione riguardi le persone con handicap con connotazione di gravità, beneficiarie di tutte le agevolazioni previste dall’articolo 33 della Legge 104/1992. Questa annotazione è necessaria in quanto il comma 5 non indica esplicitamente la gravità dell’handicap.
      Una disposizione particolare (articolo 21) riguarda le persone handicappate “con un grado di invalidità superiore ai due terzi” o invalide per servizio di prima, seconda o terza categoria (Tabella A della Legge 10 agosto 1950, n. 648).
      Nel caso vengano assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

      Il rifiuto al trasferimento
      I commi 5 e 6 dell’articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
      Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dal Codice Civile. All’articolo 2103 prevede, fra l’altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un’unità produttiva all’altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
      Il comma 5 dell’articolo 33 aggiunge a questa condizione, oltre alle ragioni appena illustrate, anche il consenso da parte dell’interessato. In caso di violazione si può ricorrere al Giudice con fortissime probabilità che l’azienda soccomba in giudizio.

      Carlo Giacobini
      Responsabile Centro per la documentazione legislativa
      Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
      Direzione Nazionale”

      ns. commento: c’è quella frase “ove possibile” che mette nelle mani del datore di lavoro una certa discrezionalità nell’accettare o meno il trasferimento, discrezionalità che comunque deve rispondere a criteri di leggittimità, effettività e trasparenza, ed inoltre bisogna vedere i precedenti in quel posto di lavoro (seci sono), e se ci sono accordi sindacali che intervengono sulla materia.
      saluti da sandro lazzaroni

  4. pasqua di gilio

    Buongiorno, assisto mio fratello leonardo disabile e non vedente, usufruisco dei 3 giorni mensile ex legge 104/92, purtroppo non posso usufruire del congedo biennale in quanto non risiedo con la mia famiglia poichè essendo dipendente statale andrei a incidere notevoltemente sia sul canone mensile che mia madre paga all’ATER e sia sulla pensione, unico reddito di mia madre. Il mio quesito è questo: Non si potrebbe modificare il requisito della convivenza con l’assistenza al domicilio del disabile con verifiche periodiche a conferma dell’assistenza? Grazie, resta in attesa di risposta.
    risposta 29 09 2010

    si potrebbe certamente modificare nel senso che dici tu, ma a chi rivolgersi se sono tutti impegnati a fotografare la cucina di Fini a Montecarlo? pensi che questa classe politica e dirigente abbia tempo per i problemi dlela disabilità? e pur vero che anche noi dobbiamo farci sentire! Gira il quesito a chi di dovere noi siamo con te …..
    saluti da sandro lazzaroni

  5. maria

    buongiorno vorrei un informazione .io godo dei 3 giorni di permesso per la legge 104, poichè mi occupo della mia nonna paterna, ma se volessi potrei usufruire anche di 3 mesi di concedo straordinario? oppure non ne ho diritto in quanto nipote del disabile? Qualcuno mi ha detto che è uscita da poco una legge, che allarga questo diritto fino al terzo grado di parentela con il disabile. E’ vero? Vi ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti
    maria
    risposta 24 settembre 2010

    i congedi staordinari spettano per l’assistenza ai figli, al coniuge o ai genitori conviventi; le nuove normative dicono l’esatto contrario: hanno ridotto al secondo grado, salvo eccezioni, la possibilità di usufruire dei permessi lavorativi.
    saluti da sandro lazzaroni

  6. giangio

    UNA DOMANDA SU UN TEMA SOPRA TRATTATO CHE VEDO INTERESSARE MOLTI
    sono insegnante di scuola superiore ho chiesto il congedo biennale per assistere mio padre “H grave”.
    Vorrei avere ragguagli e riferimenti normativi evenutali sulla possibilità di svolgere durante tale periodo attività lavorative:
    occasionali con ritenuta, libera professione, a progetto?

    le stesse alle quali sono sempre stato autorizzato da anni (prima di chiedere il congedo biennale).
    cordiali saluti.
    risposta 24 settembre 2010
    la normativa è molta ed in continua evoluzione. Comunque dato che il congdo straordinario è retribuito come si lavorasse non è possibile svolgere altre attività retribuite, anche perchè cadrebbe la “continuità” dell’assistenza. Dopo di che siccome la materia è cpmplessa e uno potrebbe essere costretto al doppio lavoro ( che nella publica amministrazione è sempre soggetto a controloo e autorizzazione da parte del datore di lavoro …) non resta che avanzare una formale richiesta e attendere una formale risposta che citi i termini normativi e di legge attraverso cui si autorizza o meno la richiesta, solo dopo è possibile eventualmente avanzare osservazioni e ricorsi, ma sempre per iscritto e formali … altrimenti si richiano errori e omissioni
    saluti da sando lazzaroni
    FATE SEMPRE LE DOMANDE A CHI DI DOVERE!!!!!! le risposte in questo blog non sono “oro colato” ed in ogni caso devono rispondere anche i vs. datori di lavoro e enti prevedienziali. Chiedere è un dovere, ricevere una risposta formale è un diritto.

  7. Pasquale

    Buona sera, volevo chiederLe, ho un fratello diversamente Abile con legge 104/92, già usufruivo dei 3 giorni di permesso con una Azienda, a fine Aprile 2010 sono stato licenziazo per riduzione personale….. dal 01/09/2010 sono stato riassunto da un’altra Azienda. Cosa dovrei fare per riaverne diritto, esiste un modulo di rettifica????????????????????? Cordiali Saluti
    risposta 24 09 2010
    dovresti aver ottenuto la prima volta una autorizzazione che è a tempo indeterminato salvo variazioni dello stato della persona assistita, in ogni caso l’ente previdenziale può rilasciare una comunicazione al nuovo datore di lavoro, quindi contatta l’inps
    saluti da sandro

  8. salvatore

    sono inpiegato nella pubblica amministrazione ho una figlia minore disabile con 100 x100 di invalidita’ posso usufruire dei 2 anni di congedo retribuito.,e che documentazione devo allegare alla domanda a parte il decretodi invalidita’ e la legge 104 grazie
    risposta 24 09 2010
    devi ritirare il modulo all’Inpdap e allegare la documentazione della gravità ai sensi della legge 104
    saluti sandro

  9. Giovanni

    sono un dipendente comunale e vorrei sapere se posso usufruire dei permessi della legge 104 considerato che ho un cognato , che accudisco, con invalidita permanente del 100% riconosciuta dalla competente commssione ASL. . Faccio presente che mio congnato è coniugato convivente e la moglie ha 48 anni. Vi ringrazio ed attendo indispensabile Vs. risposta.

    risposta a Giovanni 29 08 2010
    l’ente di riferimento a cui devi presentare la domanda è l’INPDAP e alla tua amministrazione: presenta la domanda e poi valutiamo la risposta. I permessi per assistere le persone disabili sono dedicate ai lavoratori dipendenti che possono assistere parenti ed affini, quindi il fatto che poi ci siano dei familiari non lavoratori nel nucleo familiare della persona disabile, è stato per un periodo motivo di diniego dei permessi, poi però questo ostacolo era decaduto. Adesso si tratta di vedere se la normativa è ancora questa e verificare anche che la finanziaria abbia o meno inserito il secondo grado al posto del terzo per i parenti o affini da assitere. Come sempre consiglio: presenta la domanda.
    saluti da sandro

  10. isabella

    Scusate, volevo dire “mio padre”.

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