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Perdí

LEGGE 104, permessi lavorativi, altro

legge104

ATTENZIONE! non prendete tutto quello che diciamo come oro colato, sentite anche altre fonti e ricordatevi che devono essere i vs. datori di lavoro, gli enti previdenziali e i servizi pubblici a fornirvi le informazioni. Se non le ottenete per le vie brevi è sempre buona norma richiederle per iscritto (vedi anche azione di autotutela), ed ottenere allla fine una  risposta per iscritto, specie in caso di diniego. Se avete difficoltà allora riccorrete alle associazioni, alle onlus che operano nel settore (come la ns.), agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali. Nel ns. piccolo cercheremo comunque di dare un contributo diretto di info e conoscenza  alle vs. richieste.

Quello che ci interessa è verificare sul terreno la qualità sociale delle risposte che vengono date alle richieste di servizio e asssistenza. Un grazie a tutti quelli che ci prestano attenzione. Ricordate infine  che scambiare le esperienze in ambito di disabilità e disagio sociale è una attività importantissima per difendere e sviluppare i diritti delle persone disabili e delle loro famiglie.  Senza conoscenza non c’è cura. Senza solidarietà sociale non c’è benessere sociale e nessuno può pensare di salvarsi da solo …..

Volentieri rilanciamo le novità sulla legge 104/92  invitandovi ad accedere direttamente anche al sito di HANDYLEX anche dal  link preente in questo sito. Handylex è un prezioso strumento di informazione per la disabilità, aggiornato e professionale  in ambito  normativo. Vi ricordo che la materia è in continua evoluzione specie per le numerose sentenze della magistratura a tutti i livelli che hanno eliminato varie limitazioni poste dagli enti a partire dal 1993.

Permessi lavorativi: sospese le modifiche alla Legge 104

Come ampiamente riportato dagli organi di informazione, ieri  (31 marzo) il Presidente della Repubblica, avvalendosi delle prerogative concesse dall’articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il Disegno di Legge, noto come “Collegato Lavoro”, che il Senato aveva definitivamente approvato il 3 marzo scorso (Atti del Senato 1167-B).

L’articolo 24 di quella norma – non ancora vigente – prevede una modificazione dell’articolo 33 della Legge 104/1992 in materia di permessi lavorativi retribuiti a chi assiste un familiare con handicap grave.
La modificazione restringe formalmente la platea dei beneficiari dei permessi (permessi solo ai parenti e affini fini al secondo grado, salvo ampie eccezioni), ma contiene anche alcuni elementi di dubbia efficacia su cui abbiamo già attirato l’attenzione come l’abrogazione dell’obbligo di assistenza continuativa ed esclusiva verso gli stessi familiari con handicap grave.
Nel sito HandyLex.org www.handylex.org un’articolata analisi del testo.

Sandro Lazzaroni presidente Sos Handicap Bambini Invisibili onlus

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18 novembre 2009

NOVITA SULLA LEGGE 104/92

ATTENZIONE NEL MONDO DELLA SCUOLA!!!!!!!

CON IL DECRETO SALVA PRECARI DEL 18 NOVEMBRE 2009 SU PROPOSTA DELLA LEGA SONO STATI INTRODOTTI DEI MAGGIORI CONTROLLI IN PARTICOLARE PER CHI CHIEDE DI ESSERE INSERITO IN UNA GRADUATORIA DIVERSA DA QUELLA DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA E RICHIEDE ANCHE DI USUFRUIRE DEIPERMESSI LAVORATIVI LEGGE 104. SI TRATTA DI 4 COMMI DELLA LEGGE 167 DEL 24 11 2009 CHE DOVRANNO ESSERE RECEPITI IN UN REGOLAMENTO APPPLICATIVO ; LA COMPETENZA E’ INPDAP

24 settembre 2009:  la proposta di legge per il prepensionamento dei familiari lavoratori di persone con disabilità grave, che ancora non ho avuto modo di studiare nei dettagli, ha avuto il parere favorevole di due Commissioni Parlamentari e ora ci sono assicurazioni da parte del presidente Fini per la sua calendarizzazioni e conseguente discussione in aula ………….. il requisito sembra essere: 53 anni di età; 25 anni di contribuzione previdenziale e 18 anni di assistenza al familiare disabile; non conoscono ancora quale sia la platea dei soggetti (assistenza ai figli, coniuge, genitore convivente ….?) e quale il sistema di calcolo
ciao da sandro lazzaroni

Limitazioni alla retribuzione

La Circolare 8/2008 conferma quanto già espresso dalla legge di conversione del Decreto Legge 112/2008 e dalla precedente Circolare 7/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica rispetto agli effetti negativi sulla retribuzione per i lavoratori che fruiscono dei permessi per l’assistenza ai familiari con handicap.
Nel comparto pubblico esistono dei “fondi per la contrattazione integrativa” che possono essere usati distribuendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. Hanno spesso una valenza anche significativa nella retribuzione finale dei dipendenti pubblici.
Le nuove disposizioni mirano ad impedire che le amministrazioni pubbliche possano considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. In estrema sintesi: più si è assenti dal lavoro e meno si percepisce in termini di premi, incentivi ecc.
La disposizione riguarda, in generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè per maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all’articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Sono, invece, considerate assenze, ad esempio, il congedo retribuito di due anni (anche frazionato) previsto dall’articolo 42, comma 5, del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per l’assistenza ai figli con grave handicap, o ai fratelli o le sorelle conviventi, o al coniuge e i permessi lavorativi ex articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone con handicap grave.
Le persone che fruiscono di questi permessi avranno una retribuzione inferiore.
Sono esclusi da queste limitazioni, lo ricorda la Circolare 8/2008, i lavoratori con handicap grave che fruiscano dei permessi mensili o giornalieri.

23 SETTEMRE 2009: E’ STATO POSTO RIMEDIO A QUESTA ASSURDITA’: AI LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO CHE USUFRUISCONO DEI PERMESSI LAVORATIVI LEGGE 104/92, NON SARA’ PIU’ DECURTATO IL SALARIO ACCESSORIO! LA TRATTENUTA - MESSA IN ATTO SOLO DA ALCUNE AMMINSTRAZIONI – E’ DURATA TUTTAVIA UN ANNO!!!!!! CHIEDETE IL RIMBORSO! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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ARTICOLO DEL 04 febbraio 2009

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

” Ill.o Presidente della Repubblica
Le scrivo sia come presidente di una onlus che si occupa  dei diritti delle persone disabili e delle loro famiglie sia come padre e pubblico dipendente (lavoro all’INPS), di una figlia di 22 anni, dalla nascita persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/92.

Fino all’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 i permessi da me usufruiti per assistere mia figlia hanno sempre goduto di un pieno riconoscimento ai fini salariali e pensionistici; i periodi di congedo straordinario ( max 2 anni di permesso in tutta la vita lavorativa dei genitori-lavotaratori dipendenti), erano dal punto di vista retributivo equiparati in pieno a periodi di lavoro effettivo,  senza decurtazioni anche per il salario di produttività.

Questa non era una regalia del legislatore! Infatti ci è sempre stato riconosciuto che questo lavoro di cura dei nostri figli – tutti i giorni per 24 ore e ben oltre la nostra età pensionistica, per tutta la ns. vita attiva – comportava un notevolissimo  risparmio di spesa per servizi pubblici non erogati, che altrimenti dovrebbero essere offerti dallo Stato, a spese della fiscalità generale,  per dare assistenza ed integrazione sociale ai nostri cari, e non sto ad elencarLe, qui e ora, quali siano le numerose carenze e assenze in questa stentata “rete di servizi” alla disabilità grave.

Ora questo riconoscimento viene a cadere senza che i servizi siano stati predisposti, e molti di noi genitori-lavoratori sarebbero ben felici di lavorare a “tempo pieno” sapendo che i loro cari sono assistiti, a partire dalla “banalità” del diritto alla mobilità…. Il Decreto del Ministro Brunetta, da Lei controfirmato, parifica questi permessi lavorativi alla malattia con relative decurtazioni, specie nel salario di produttività e nel calcolo pensionistico ….. ma è una cosa giusta, pensata e valutata a fondo? Personalmente penso che vengano violati dei diritti costituzionali su cui la Corte Costituzionale è più volte intervenuta!

Con estremo sconforto e fatica è a Lei mi appello, Caro Presidente per avere giustizia e per capire quali strade intraprendere per mettere fine ad un trattamento che per me, come per moltissimi altri genitori-lavoratori, assume i connotati di un vero ed ennesimo insopportabile abuso e lesione di diritti fondamentali.

Cordiali saluti Sandro Lazzaroni cell. 3471007015 Email invita al Capo dello Stato in data 4 02 2009

RISPOSTA RICEVUTA

Segretariato Generale della presidenza della repubblica /uag. 153/2009/Roma

Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali

Protocollo sgpr09/02/2009 n. 0015696 p

Egr. Sig. Lazzaroni,

In relazione alla lettera indirizzata al presidente della repubblica posso dare assicurazioni che questo ufficio ha sottoposto quanto da lei rappresentato all’attenzione del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per un approfondito esame. Il capo dello stato, infatti, per la sua posizione costituzionale, non ha facoltà di intervento su materie attinenti la sfera di attribuzione di altri organi dello stato.

Con i migliori saluti:

P. Il direttore dell’Ufficio (dr. Luigi Delli Paoli)

OSSERVAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA ONLUS SOS HANDICAP BAMBINI INVISIBILI

La risposta è importante e adesso vedremo di interessare ancora l’ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della presidenza della repubblica perché ritengo che i provvedimenti brunetta di penalizzazione salariale e pensionistica dei permessi lavorativi a favore dei genitori-lavoratori di figli con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, abbia contenuti anticostituzionali in quanto contrasta con precedenti articoli di legge, con il diritto alla cura e al lavoro, con il dovere di patria potestà e con numerosi giudicati in materia.

E’ triste vedere che in un paese capace di molte lacrime di coccodrillo sulla vicenda Luana Englaro – …una disabile gravissima ….- poi il governo sotto il silenzio di molti, penalizzi quei genitori-lavoratori (iniziando dal pubblico impiego …), che tutti i giorni tengono in vita i loro figli tutti i giorni, tutte le ore, per tutta la vita e anche dopo il pensionamento ….

Fatevi sentire!

Grazie per l’attenzione Lazzaroni Sandro

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338 Commmenti

  1. Giovanni

    sono un dipendente comunale e vorrei sapere se posso usufruire dei permessi della legge 104 considerato che ho un cognato , che accudisco, con invalidita permanente del 100% riconosciuta dalla competente commssione ASL. . Faccio presente che mio congnato è coniugato convivente e la moglie ha 48 anni. Vi ringrazio ed attendo indispensabile Vs. risposta.

    risposta a Giovanni 29 08 2010
    l’ente di riferimento a cui devi presentare la domanda è l’INPDAP e alla tua amministrazione: presenta la domanda e poi valutiamo la risposta. I permessi per assistere le persone disabili sono dedicate ai lavoratori dipendenti che possono assistere parenti ed affini, quindi il fatto che poi ci siano dei familiari non lavoratori nel nucleo familiare della persona disabile, è stato per un periodo motivo di diniego dei permessi, poi però questo ostacolo era decaduto. Adesso si tratta di vedere se la normativa è ancora questa e verificare anche che la finanziaria abbia o meno inserito il secondo grado al posto del terzo per i parenti o affini da assitere. Come sempre consiglio: presenta la domanda.
    saluti da sandro

  2. isabella

    Scusate, volevo dire “mio padre”.

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