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Perdí

PREPENSIONAMENTO 19/05/2010 La Camera ha approvato le norme per il prepensionamento!!!!

Mano-prepensionamento

IMPORTANTISSIMO!!

19/05/2010

APPROVATE LE NORME PER I LAVORATORI CHE ASSISTONO FAMILIARI DISABILI
L’Assemblea ha approvato il testo unificato delle proposte di legge Stucchi; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomo; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio, concernente Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (C82 e abb.). Il provvedimento passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

FACCIOMOCI SENTIRE

RIPORTO UNO SCAMBIO DI EMAIL

RISPOSTA AD ALDO : ieri ho avuto contatti con un avvocato perchè se è giusto farci sentire con (Striscia), qualsiasi mezzo penso sia anche utile intraprendere le vie “legali” nel senso che se noi riteniamo che il prepensionamento per usura da lavoro di  cura sia un DIRITTO; se verifichiamo che questo diritto viene ad altri riconsosciuto per motivi meno pregnanti dei nostri, allora è utile che noi si eserciti anche il
diritto ad andare in pensione. Per fare questo bisogna fare la domanda di
pensione (ovviamente senza licenziarsi..), motivare la richiesta per cui ” a
parità di condizione ci sonio trattamenti diversi e discriminati nei confroni di lavoratori che assistono familiari conviventi con disabilità grave ” ,
attendere la rispinta e fare ricorso all’ente previdenziale. Si tratta di
pratiche amministartive che non costano nulla fino a questa fase; poi si
traterrà di mettere in piedi un movimento e verificare la possibilità di ricorrere al Presidente della Repubblica e alla Corte Costituzionale …ovviamente non garantiamo nulla! …  ma almeno ci siamo mossi e abbiamo posto con maggior forza e visibilità la questione  di diritto e di civiltà ….
ciao da sandro lazzaroni
—– Original Message —–

From: “pulvi.aldo” <pulvi.aldo@tele2.it>
To: “Handicap facilitazione per disabili e famiglie”
<retedisabili@libero.it>
Sent: Saturday, May 08, 2010 8:50 PM
Subject: Prepensionamento genitori disabili gravi

> Credo che far intervenire STRISCIA  al fine di evidenziare i nostri
> problemi e discutere
> sulla proposta di legge per il prepensionamento  sia una buona idea .
> Sono trascorsi 15 anni ormai , forse con l’intervento della televisione
> qualcosa si
> muoverà. Mi trovo d’accordo e fiducioso
> Grazie per avermi scritto e coinvolto , sono padre di un bambino
> diversamente abile che non
> puo’ compiere gli atti quotidiani della vita e spero che questa legge
> venga approvata al piu’ presto.
> Aldo Pulvirenti

 

NOVITA’ !  Dopo 15 anni di aspettative,hanno scelto quello peggiore,subdolo,vergognoso e discriminatorio.

Sono comunque contenta per le mamme che potranno andare in pensione mi auguro che con questo testo,ora per forza da firmare cosi com’è,altrimente c’èra il nulla, aiutereremo i promotori del comitato a lottare ancora. Per dirtene una, mio marito,è un privato, ha i requisiti,ma deve andare in pensione a 60 anni,ne ha 58 e 36 di contributi, ci andrà con gli scalini della riforma pensionistica. RINGRAZIO I NOSTRI POLITICI DEL LORO AIUTO E AGGIUNGO,VERGOGNATEVI.

saluti a tutti cinzia

ecco il nuovo testo di marzo 2010 !

ALLEGATO 2

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio).

NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico).

1. All’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La misura del trattamento economico temporaneo di cui al comma 3, primo periodo, è pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, anche per i dipendenti che si dedichino al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992».

Art. 2.
(Misure in favore dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato).

1. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che


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abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell’accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di handicap congenito, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato in modo continuativo in un istituto specializzato a tempo pieno, nei diciotto anni di cui al primo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato a tempo pieno.
2. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all’interno del nucleo familiare.
3. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, come definito al comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un’attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivano più con il familiare disabile, in quanto residenti in una località differente.

Art. 3.
(Modalità di riconoscimento dei benefici).

1. Ai fini del riconoscimento del diritto all’erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all’articolo 2 presentano una apposita domanda all’INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all’originale:
a) certificazioni di invalidità al 100 per cento, totale inabilità lavorativa e condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativi al disabile assistito, come definito all’articolo 2, comma 1, rilasciati dalle Commissioni Mediche preposte;
b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all’accertamento della disabilità da parte delle Commissioni Mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 2;
c) dichiarazione di appartenenza all’elenco dei soggetti come elencato al comma 3 dell’articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio Sanitario Nazionale;
d) certificato storico-anagrafico relativo alla convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all’articolo 2, comma 1;
e) certificazione del numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell’assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 dell’articolo 2.

2. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all’invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell’articolo 2 della presente legge e dell’articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come inserito dall’articolo 1 della presente legge, si applica l’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, e successive modificazioni, si intendono applicabili anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all’invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell’articolo 2 della presente legge e dell’articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come inserito dall’articolo 1 della presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 85,2 milioni di euro per l’anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l’anno 2011 e in 148,5 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse contenute in un apposito Fondo, costituito presso l’INPS.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nei limiti degli importi di cui al medesimo comma 1, con l’aumento dal 17 per cento al 18 per cento dell’aliquota contributiva a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti, in via non esclusiva, alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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testo PRECEDENTE  uscito a fine 2009. (INTERESSANTE IN CONFRONTO….)

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente

disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331

Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli,

C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916

Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato,

C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio,

C. 2273 Pisicchio.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009. Silvano MOFFA, presidente, segnala che non sono ancora pervenuti tutti i pareri delle competenti Commissioni sul testo unificato dei progetti di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente. Fa presente, infatti, che le Commissioni I e XII hanno espresso parere favorevole con osservazione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole; al contrario, la V Commissione non ha ancora reso il parere di competenza. Avverte, pertanto, che occorre sospendere la seduta, in attesa degli esiti dell’esame in sede consultiva del provvedimento in titolo da parte della V Commissione, i cui lavori sono tuttora in corso di svolgimento. Sospende, quindi, la seduta, avvertendo che essa riprenderà non appena saranno pervenute notizie circa le determinazioni assunte dalla V Commissione.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa

alle 17.45.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che la V Commissione – riunitasi in sede consultiva, in data odierna, anche a seguito dell’acquisizione della nuova relazione tecnica sul provvedimento, trasmessa dal Governo lo scorso 30 ottobre – ha ravvisato l’esigenza di approfondire ulteriormente i profili di carattere finanziario recati dal testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviando l’espressione del prescritto parere. Fa presente, peraltro, che tale decisione risulta da una lettera appena inviata dal Presidente della stessa V Commissione, che ha anche informato che essa ha stabilito di procedere all’audizione informale del presidente dell’INPS  e  del presidente dell’INPDAP, per avere chiarimenti sulla metodologia utilizzata per l’elaborazione dei dati su cui si basa la predetta relazione tecnica. Per tale ragione, ritiene che la XI Commissione – in assenza del parere della V Commissione, che risulta determinante a fronte del significativo onere recato dal testo unificato in questione, peraltro ulteriormente sovrastimato dalla citata relazione tecnica – non possa concluderne l’esame in sede referente per la data prevista dal calendario dei lavori dell’Assemblea, fissata per il 9 novembre prossimo. Prospetta, pertanto, al relatore e ai gruppi l’opportunità di rappresentare al Presidente della Camera la richiesta di un possibile rinvio dell’inizio della discussione in Assemblea del testo unificato delle proposte di legge in esame, anche in attesa di verificare i suggerimenti e le indicazioni che la stessa V Commissione potrà fornire nel seguito della sua istruttoria.

Teresio DELFINO (UdC), relatore, nel rammaricarsi anzitutto per il ruolo – che giudica sostanzialmente inesistente – svolto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell’istruttoria del provvedimento in titolo, peraltro testimoniato anche dall’assenza di un rappresentante di tale dicastero alla seduta odierna, dichiara di non poter che condividere l’ipotesi testè prospettata dal Presidente, che risulta di fatto obbligata alla luce delle problematiche emerse dalla nuova relazione tecnica trasmessa dal Governo. Informa, inoltre, di avere personalmente partecipato anche agli odierni lavori della V Commissione, nel cui ambito ha  segnalato l’opportunità di prevedere anche l’audizione di rappresentanti delle associazioni interessate dal provvedimento in esame; avendo la presidenza di quella Commissione fatto notare che tali audizioni potrebbero più utilmente avere luogo presso la Commissione di merito, ritiene importante che – al termine delle previste audizioni informali che si svolgeranno in V Commissione – possa concordarsi anche su un rapido ciclo di audizioni dei predetti soggetti presso la XI Commissione. Marialuisa GNECCHI (PD) auspica che, in vista delle previste audizioni informali dei presidenti di INPS e INPDAP, che si svolgeranno in V Commissione, sia possibile richiedere una indicazione specifica, in termini di previsione di spesa, delle singole ipotesi contemplate dal testo unificato in esame, riferendosi, ad esempio, ai casi di contribuzione volontaria di cui all’articolo 3. Ritiene, infatti, che una puntuale disamina dei calcoli, che siano suddivisi in modo preciso, possa contribuire a rendere più chiari gli elementi di valutazione per la Commissione, anche a fini di una eventuale modifica del testo. Silvano MOFFA, presidente, in considerazione degli elementi emersi dal dibattito e delle determinazioni che risultano assunte all’unanimità da parte della V Commissione, fa presente che sarà conseguentemente rappresentata al Presidente della Camera la richiesta di rinvio dell’inizio della discussione in Assemblea del testo unificato delle proposte di legge in esame. La Commissione conviene all’unanimità sulla proposta del Presidente. Silvano MOFFA, presidente, rinvia i seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 17.55.

4 novembre 2009

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente

disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331

Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli,

C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916

Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato,

C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio,

C. 2273 Pisicchio.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009. Silvano MOFFA, presidente, segnala che non sono ancora pervenuti tutti i pareri delle competenti Commissioni sul testo unificato dei progetti di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente. Fa presente, infatti, che le Commissioni I e XII hanno espresso parere favorevole con osservazione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole; al contrario, la V Commissione non ha ancora reso il parere di competenza. Avverte, pertanto, che occorre sospendere la seduta, in attesa degli esiti dell’esame in sede consultiva del provvedimento in titolo da parte della V Commissione, i cui lavori sono tuttora in corso di svolgimento. Sospende, quindi, la seduta, avvertendo che essa riprenderà non appena saranno pervenute notizie circa le determinazioni assunte dalla V Commissione.

La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa

alle 17.45.

Silvano MOFFA, presidente, comunica che la V Commissione – riunitasi in sede consultiva, in data odierna, anche a seguito dell’acquisizione della nuova relazione tecnica sul provvedimento, trasmessa dal Governo lo scorso 30 ottobre – ha ravvisato l’esigenza di approfondire ulteriormente i profili di carattere finanziario recati dal testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviando l’espressione del prescritto parere. Fa presente, peraltro, che tale decisione risulta da una lettera appena inviata dal Presidente della stessa V Commissione, che ha anche informato che essa ha stabilito di procedere all’audizione informale del presidente dell’INPS  e  del presidente dell’INPDAP, per avere chiarimenti sulla metodologia utilizzata per l’elaborazione dei dati su cui si basa la predetta relazione tecnica. Per tale ragione, ritiene che la XI Commissione – in assenza del parere della V Commissione, che risulta determinante a fronte del significativo onere recato dal testo unificato in questione, peraltro ulteriormente sovrastimato dalla citata relazione tecnica – non possa concluderne l’esame in sede referente per la data prevista dal calendario dei lavori dell’Assemblea, fissata per il 9 novembre prossimo. Prospetta, pertanto, al relatore e ai gruppi l’opportunità di rappresentare al Presidente della Camera la richiesta di un possibile rinvio dell’inizio della discussione in Assemblea del testo unificato delle proposte di legge in esame, anche in attesa di verificare i suggerimenti e le indicazioni che la stessa V Commissione potrà fornire nel seguito della sua istruttoria.

Teresio DELFINO (UdC), relatore, nel rammaricarsi anzitutto per il ruolo – che giudica sostanzialmente inesistente – svolto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell’istruttoria del provvedimento in titolo, peraltro testimoniato anche dall’assenza di un rappresentante di tale dicastero alla seduta odierna, dichiara di non poter che condividere l’ipotesi testè prospettata dal Presidente, che risulta di fatto obbligata alla luce delle problematiche emerse dalla nuova relazione tecnica trasmessa dal Governo. Informa, inoltre, di avere personalmente partecipato anche agli odierni lavori della V Commissione, nel cui ambito ha  segnalato l’opportunità di prevedere anche l’audizione di rappresentanti delle associazioni interessate dal provvedimento in esame; avendo la presidenza di quella Commissione fatto notare che tali audizioni potrebbero più utilmente avere luogo presso la Commissione di merito, ritiene importante che – al termine delle previste audizioni informali che si svolgeranno in V Commissione – possa concordarsi anche su un rapido ciclo di audizioni dei predetti soggetti presso la XI Commissione. Marialuisa GNECCHI (PD) auspica che, in vista delle previste audizioni informali dei presidenti di INPS e INPDAP, che si svolgeranno in V Commissione, sia possibile richiedere una indicazione specifica, in termini di previsione di spesa, delle singole ipotesi contemplate dal testo unificato in esame, riferendosi, ad esempio, ai casi di contribuzione volontaria di cui all’articolo 3. Ritiene, infatti, che una puntuale disamina dei calcoli, che siano suddivisi in modo preciso, possa contribuire a rendere più chiari gli elementi di valutazione per la Commissione, anche a fini di una eventuale modifica del testo. Silvano MOFFA, presidente, in considerazione degli elementi emersi dal dibattito e delle determinazioni che risultano assunte all’unanimità da parte della V Commissione, fa presente che sarà conseguentemente rappresentata al Presidente della Camera la richiesta di rinvio dell’inizio della discussione in Assemblea del testo unificato delle proposte di legge in esame. La Commissione conviene all’unanimità sulla proposta del Presidente. Silvano MOFFA, presidente, rinvia i seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 17.55.

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122 Commmenti

  1. Simona

    Sandro credo che tu abbia ragione, l’unica via che resta – anche se non smetteremo mai di mediare e confrontarci con le istituzioni – sia quella legale. Parliamone

  2. salve sono un lavoratore con 35 anni di contributi a giugno 2012 mi scadono i due anni di congedo della 104  con la moglie invalida di cecita al 100 per 100 domanda posso andare in pensione anticipata o a maggio 60 anni grazie se mi risponde

    • è tutto fermo! ma dobbiamo far ripartire perchè …………. le pensioni non ci sono più … almeno avessero mantenuto i 60anni per i lavoratori con disabili gravi nel nucleo acciditi per oltre 18 anni e i 55 per le lavoratrici ……………
      presto spero di darvi notizia di iniziative comuni anche legali
      ciao da sandro lazzaroni

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